Art. 3.
(Istruzione e formazione professionale dell'ottico-optometrista).

      1. La formazione professionale dell'ottico-optometrista avviene in ambito universitario, tramite appositi corsi di laurea triennali istituiti presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per il rilascio della laurea in ottica e optometria, secondo curricula determinati con le procedure previste dalla normativa vigente, in cui gli insegnamenti di materie sanitarie sono attivati in collaborazione con le facoltà di medicina e chirurgia.
      2. Possono altresì essere istituite lauree specialistiche e magistrali in ottica e optometria, secondo l'ordinamento universitario, finalizzate anche alla formazione dei docenti, dei ricercatori e dei dottorandi universitari.
      3. Il diploma di laurea, conseguito alla fine del corso triennale di cui al comma 1 e previa discussione di una tesi originale, secondo la normativa universitaria vigente, consente l'accesso all'esame di Stato, da effettuare dopo il periodo di un anno di praticantato presso un ottico-optometrista che, sotto la propria responsabilità, certifica il suo proficuo svolgimento.